Sez. IV

Art. 22

Concessione delle licenze

In vigore dal 11 apr 2017
1. Gli organismi di gestione collettiva, da un lato, e gli utilizzatori, dall'altro, conducono in buona fede le negoziazioni per la concessione di licenze sui diritti, scambiandosi a tal fine tutte le informazioni necessarie. 2. Gli organismi di gestione collettiva rispondono per iscritto senza indebito ritardo alle richieste degli utilizzatori specificando, fra l'altro, le informazioni che devono essere loro fornite per concedere una licenza. Ricevute tutte le informazioni pertinenti, tali organismi, senza indebito ritardo, concedono una licenza o forniscono agli utilizzatori una dichiarazione motivata in cui spiegano i motivi per cui non intendono sottoporre a licenza un determinato servizio. 3. La concessione delle licenze avviene a condizioni commerciali eque e non discriminatorie e sulla base di criteri semplici, chiari, oggettivi e ragionevoli. Gli organismi di gestione collettiva che concedono licenze su diritti non sono tenuti a basarsi, per altri tipi di servizi online, sulle condizioni di concessione concordate con un utilizzatore, quando quest'ultimo fornisce un nuovo tipo di servizio online proposto al pubblico dell'Unione europea da meno di tre anni. 4. Le tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso devono garantire ai titolari dei diritti una adeguata remunerazione ed essere ragionevoli e proporzionate in rapporto, tra l'altro, al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati, tenendo conto della natura e della portata dell'uso delle opere e di altri materiali protetti, nonché del valore economico del servizio fornito dall'organismo di gestione collettiva. Quest'ultimo informa gli utilizzatori interessati in merito ai criteri utilizzati per stabilire tali tariffe. 5. Gli organismi di gestione collettiva consentono agli utilizzatori di comunicare con essi per via elettronica, anche ai fini di informazione sull'uso della licenza, nonché in adempimento agli obblighi stabiliti all' e ad altri obblighi previsti dalle licenze. 6. Ai fini della migliore applicazione delle presenti disposizioni, la Società italiana degli autori ed editori disciplina con proprio provvedimento, adottato previo parere vincolante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità per l'affidamento dell'incarico di mandatario territoriale, che in ogni caso deve avvenire esclusivamente attraverso procedure di selezione pubblica, adeguatamente pubblicizzate tramite avviso pubblico, in cui siano rispettati i principi della trasparenza e dell'imparzialità. Le procedure di selezione, gestite da commissioni presiedute da esperti indipendenti, prevedono quale criterio di selezione il possesso di adeguati requisiti di professionalità ed onorabilità. Il provvedimento di cui al primo periodo del presente comma disciplina altresì le modalità per prevenire potenziali conflitti di interessi ed il conferimento di mandati tra loro incompatibili, l'introduzione ed il rafforzamento di adeguate forme di controllo sull'operato dei mandatari territoriali, la loro equa e proporzionata distribuzione territoriale, nonché l'uniforme applicazione delle tariffe stabilite. Tali principi si applicano agli altri organismi di gestione collettiva qualora intendano servirsi, per lo svolgimento della loro attività, di propri mandatari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-15;35#art-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Concessione delle licenze (Art. 22 Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno.) — Testo vigente | Portale Normativo