Sez. V
Art. 26
Divulgazione delle informazioni
In vigore dal 15 nov 2024
1. Gli organismi di gestione collettiva rendono pubbliche, mantenendole aggiornate sul proprio sito internet, almeno le seguenti informazioni:
a) lo statuto;
b) le condizioni di adesione e le condizioni di ritiro dell'autorizzazione a gestire i diritti, se non specificate nello statuto;
c) i contratti standard per la concessione di licenze e le tariffe standard applicabili, incluse le riduzioni;
d) l'elenco delle persone di cui all';
e) la politica generale di distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti;
f) la politica generale relativa alle spese di gestione;
g) la politica generale in materia di detrazioni, diversa rispetto a quella relativa alle spese di gestione, ai proventi dei diritti e a qualsiasi reddito derivante dalle spese di gestione, comprese quelle finalizzate alla prestazione di servizi sociali, culturali ed educativi;
h) un elenco degli accordi di rappresentanza sottoscritti e i nomi degli organismi di gestione collettiva con cui tali accordi di rappresentanza sono stati conclusi;
i) la politica generale sull'utilizzo di importi non distribuibili;
l) le procedure di trattamento dei reclami e di risoluzione delle controversie disponibili a norma degli .
1-bis. Gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti, che non siano tenuti a farlo presso il registro delle imprese, di cui al capo II della legge 29 dicembre 1993, n. 580, pubblicano, altresì, nel proprio sito internet il bilancio o rendiconto annuale approvato e affidano la revisione legale ad una società iscritta nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Gli obblighi di cui al primo periodo si applicano altresì alla Società italiana autori ed editori..., che approva il proprio bilancio entro 120 giorni dalla conclusione dell'esercizio e lo pubblica nel proprio sito internet e presso il predetto registro delle imprese.
Resta fermo quanto stabilito dall'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-15;35#art-26