Sez. V

Art. 28

Relazione di trasparenza annuale

In vigore dal 11 apr 2017
1. Fermi gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente, gli organismi di gestione collettiva elaborano una relazione di trasparenza annuale, comprensiva della relazione speciale di cui al comma 3, per ciascun esercizio finanziario, entro otto mesi dalla fine di tale esercizio. La relazione viene pubblicata sul sito internet di ciascun organismo ove rimane pubblicamente disponibile per almeno cinque anni. 2. La relazione di trasparenza annuale contiene almeno le informazioni di cui all'Allegato al presente decreto. 3. La relazione speciale riguarda l'eventuale utilizzo degli importi detratti ai fini della prestazione di servizi sociali, culturali ed educativi e comprende almeno le informazioni indicate in materia di cui al punto 3 dell'Allegato. 4. I dati contabili inclusi nella relazione di trasparenza annuale sono controllati da uno o più soggetti abilitati per legge alla revisione dei conti. La relazione di revisione e gli eventuali rilievi sono riprodotti integralmente nella relazione di trasparenza annuale. Ai fini del presente comma, i dati contabili comprendono i documenti di bilancio e le informazioni finanziarie come specificate nell'Allegato. 5. Oltre alla relazione di cui al comma 1, la Società italiana degli autori ed editori trasmette, entro il 30 giugno di ogni anno, al Parlamento ed agli enti vigilanti di cui all', comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2, una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta, relativa ai profili di trasparenza ed efficienza.
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Relazione di trasparenza annuale (Art. 28 Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno.) — Testo vigente | Portale Normativo