Sez. V
Art. 25
Informazioni sulla gestione di diritti fornite ad altri organismi di gestione collettiva nel quadro di accordi di rappresentanza.
In vigore dal 11 apr 2017
1. Gli organismi di gestione collettiva mettono a disposizione degli organismi di gestione collettiva per conto dei quali gestiscono i diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza, almeno le seguenti informazioni in relazione al periodo cui esse si riferiscono:
a) i proventi dei diritti attribuiti, gli importi pagati per ciascuna categoria di diritti e per tipo di utilizzo per i diritti che gestiscono nel quadro dell'accordo di rappresentanza ed eventuali proventi dei diritti attribuiti non ancora pagati per qualsiasi periodo;
b) le detrazioni applicate a titolo di spese di gestione, nonché quelle applicate a titolo diverso dalle spese di gestione a norma dell';
c) le licenze concesse o rifiutate in relazione alle opere e agli altri materiali protetti oggetto dell'accordo di rappresentanza;
d) le delibere adottate dall'assemblea generale o da altro organo competente nella misura in cui esse siano pertinenti in relazione alla gestione dei diritti nel quadro dell'accordo di rappresentanza.
2. Le informazioni di cui al comma 1 vengono messe a disposizione almeno una volta l'anno e per via elettronica.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-15;35#art-25