Sez. IV
Art. 21
Detrazioni e pagamenti nel quadro degli accordi di rappresentanza
In vigore dal 11 apr 2017
Detrazioni e pagamenti nel quadro degli accordi
di rappresentanza
1. Gli organismi di gestione collettiva, fatte salve le spese di gestione, non effettuano detrazioni dai proventi dei diritti che gestiscono in base a un accordo di rappresentanza o da eventuali introiti provenienti dall'investimento dei proventi di quei diritti, a meno che l'altro organismo che è parte dell'accordo di rappresentanza non acconsenta espressamente a tali detrazioni.
2. Gli organismi di gestione collettiva procedono regolarmente, diligentemente e accuratamente, secondo quanto prescritto dall', comma 2, alla distribuzione e ai pagamenti agli altri organismi di gestione collettiva che rappresentano.
3. Gli organismi di gestione collettiva che, se rappresentati, ricevono i pagamenti da altri organismi, procedono alla distribuzione e ai pagamenti degli importi dovuti ai titolari dei diritti quanto prima e comunque non oltre sei mesi a decorrere dal ricevimento di tali importi, a meno che tale termine non si possa rispettare per le ragioni oggettive di cui all', comma 2.
4. Gli adempimenti di cui al comma 3 devono essere rispettati anche da parte delle organizzazioni che rappresentano titolari dei diritti che siano membri degli organismi di gestione collettiva che ricevono i pagamenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-15;35#art-21