Sez. III

Art. 18

Identificazione dei titolari dei diritti

In vigore dal 15 nov 2024
1. Gli organismi di gestione collettiva adottano tutte le misure necessarie per identificare e localizzare i titolari dei diritti. In particolare, al più tardi entro novanta giorni dopo la scadenza del termine di cui all', gli organismi di gestione collettiva mettono a disposizione le informazioni sulle opere o altri materiali protetti per i quali uno o più titolari dei diritti non sono stati identificati o localizzati: a) ai titolari di diritti che rappresentano o ai soggetti che rappresentano titolari di diritti, qualora tali soggetti siano membri di un organismo di gestione collettiva; b) a tutti gli organismi di gestione collettiva con cui hanno concluso accordi di rappresentanza; 2. Le informazioni di cui al comma 1 includono, qualora disponibili: a) il titolo dell'opera o altro materiale protetto; b) il nome del titolare dei diritti; c) il nome dell'editore o produttore pertinente; d) qualsiasi altra informazione rilevante disponibile che potrebbe contribuire all'identificazione del titolare dei diritti. 3. Gli organismi di gestione collettiva verificano altresì i registri dei propri membri di cui all', comma 2, e altri registri reperibili. Se le misure di cui sopra non producono risultati, gli organismi di gestione collettiva mettono tali informazioni a disposizione del pubblico al più tardi entro un anno dalla scadenza del periodo di novanta giorni, di cui al comma 1. 3-bis. Le entità di gestione indipendenti adottano tutte le misure necessarie per identificare e localizzare i titolari dei diritti. In particolare, entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all', comma 2, le entità di gestione indipendenti mettono a disposizione dei titolari dei diritti che rappresentano e degli altri soggetti legittimati, sulla base di una richiesta motivata, le informazioni sulle opere o altri materiali protetti per i quali uno o più titolari dei diritti non sono stati identificati o localizzati, con particolare riguardo ai seguenti dati, se disponibili: a) il titolo dell'opera o altro materiale protetto; b) il nome del titolare dei diritti; c) il nome dell'editore o produttore pertinente; d) qualsiasi altra informazione rilevante disponibile che potrebbe contribuire all'identificazione del titolare dei diritti.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-15;35#art-18

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