Sez. III
Art. 15
Detrazioni
In vigore dal 11 apr 2017
1. Le spese di gestione e le altre detrazioni dai proventi o derivanti dall'investimento dei proventi dei diritti devono essere stabiliti secondo criteri oggettivi e risultare ragionevoli, in rapporto alle prestazioni fornite che possono comprendere i servizi di cui all'.
2. Le spese di gestione e le altre detrazioni dai proventi o derivanti dall'investimento dei proventi dei diritti non devono superare i costi giustificati e documentati sostenuti dagli organismi di gestione collettiva.
3. Gli obblighi concernenti la trasparenza nell'impiego degli importi detratti o compensati per le spese di gestione si applicano a qualsiasi altra detrazione effettuata al fine di coprire i costi di gestione dei diritti d'autore e diritti connessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-15;35#art-15