Sez. II
Art. 11
Organo di sorveglianza
In vigore dal 11 apr 2017
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, lo statuto deve prevedere l'istituzione di un organo che svolga funzioni di sorveglianza. Tale organo è composto in modo tale da assicurare una rappresentanza equa ed equilibrata delle diverse categorie di membri dell'organismo di gestione collettiva.
2. L'organo di cui al comma 1 assicura il controllo e il monitoraggio costanti dell'esercizio delle funzioni e delle connesse attività attuative e strumentali posti in essere dai soggetti titolari degli organi di gestione.
3. I componenti dell'organo di sorveglianza devono presentare annualmente all'assemblea generale una dichiarazione individuale sugli eventuali conflitti di interesse, contenente le informazioni di cui all', comma 9.
4. L'organo di sorveglianza si riunisce regolarmente almeno al fine di:
a) esercitare i poteri delegatigli dall'assemblea generale dei membri, compresi quelli di cui all', commi 2 e 5;
b) monitorare le attività degli amministratori di cui all', tra cui la corretta esecuzione delle delibere dell'assemblea generale dei membri, con particolare riferimento a quelle sull'attuazione delle politiche generali di cui all', comma 4, lettere a), b), c) e d).
5. L'organo di sorveglianza riferisce in merito all'esercizio dei suoi poteri all'assemblea generale dei membri almeno una volta l'anno.
6. Ai componenti dell'organismo di sorveglianza si applica, in quanto compatibile, l', commi da 1 a 9.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-15;35#art-11