Capo IISez. I

Art. 7

Diritti dei titolari dei diritti che non sono membri dell'organismo di gestione collettiva

In vigore dal 11 apr 2017
1. Gli organismi di gestione collettiva che, in base ad un rapporto giuridico diretto derivante dalla legge o da una cessione di diritti, da una licenza o da qualsiasi altro accordo contrattuale, gestiscono diritti di titolari dei diritti che non ne siano membri, devono osservare le disposizioni di cui agli , comma 3, 27, 35, comma 3, e 38.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-15;35#art-7

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