Capo I
Art. 2
Definizioni
In vigore dal 11 apr 2017
1. Per «organismo di gestione collettiva» si intende un soggetto, ivi compresa la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) disciplinata dagli articoli 180 e seguenti della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dalla legge 9 gennaio 2008, n. 2, che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi, e che soddisfi uno o entrambi i seguenti requisiti:
a) è detenuto o controllato dai propri membri;
b) non persegue fini di lucro.
2. Per «entità di gestione indipendente» si intende, fermo restando quanto previsto dall'articolo 180, della legge 22 aprile 1941, n. 633, un soggetto che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi, e che soddisfi entrambi i seguenti requisiti:
a) non è detenuta nè controllata, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti;
b) persegue fini di lucro.
3. Per «titolare dei diritti» si intende qualsiasi persona o entità, diversa da un organismo di gestione collettiva, che detiene diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore o a cui, in base a un accordo per lo sfruttamento dei diritti o alla legge, spetta una parte dei proventi.
4. Per «membro di un organismo di gestione collettiva» si intende un titolare dei diritti o un'entità che rappresenta i titolari dei diritti, compresi altri organismi di gestione collettiva e associazioni di titolari di diritti, e che soddisfa i requisiti di adesione dell'organismo di gestione collettiva ed è stato ammesso da questo.
5. Per «licenza multiterritoriale» si intende una licenza che abbia ad oggetto la riproduzione o la comunicazione attraverso reti di comunicazione elettroniche di un'opera musicale per il territorio di più di uno Stato dell'Unione europea.
6. Per «diritti su opere musicali online» si intendono: tutti i diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico su opere musicali diffuse attraverso reti di comunicazione elettronica online.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-15;35#art-2