Sez. II

Art. 10

Assemblea generale dei membri

In vigore dal 11 apr 2017
1. L'assemblea generale è composta dai membri dell'organismo di gestione collettiva ed è convocata almeno una volta l'anno. 2. L'assemblea generale decide in merito alla nomina e alla revoca dell'incarico degli amministratori, esamina le loro prestazioni e approva i loro compensi e gli altri eventuali benefici, incluse la liquidazione e le prestazioni previdenziali. 3. L'assemblea generale delibera in merito alle eventuali modifiche dello statuto e in merito alle condizioni di adesione dell'organismo di gestione collettiva, qualora non siano disciplinate nello statuto. 4. L'assemblea generale delibera, nel rispetto della Sezione III, del presente Capo, almeno in merito a quanto segue: a) alla politica generale di distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti; b) alla politica generale sull'impiego degli importi non distribuibili; c) alla politica generale di investimento riguardante i proventi dei diritti e le eventuali entrate derivanti dall'investimento di tali proventi; d) alla politica generale in materia di detrazioni dai proventi dei diritti e dalle eventuali entrate derivanti dall'investimento di tali proventi; e) all'impiego degli importi non distribuibili; f) alla politica della gestione dei rischi; g) all'approvazione di qualsiasi acquisto, vendita o ipoteca di beni immobili; h) all'approvazione di fusioni e alleanze, alla costituzione di società controllate, all'acquisizione di partecipazioni o diritti in altre entità; i) all'approvazione dell'assunzione e della concessione di prestiti o della fornitura di garanzia per gli stessi; l) alla nomina e revoca dei componenti dell'organo di controllo contabile. La presente lettera non si applica alla Società italiana degli autori e degli editori, per la quale resta fermo quanto previsto all', commi 3 e 4, della legge 9 gennaio 2008, n. 2. 5. L'assemblea generale può delegare all'organo di cui all' i poteri di cui al comma 4, lettere f), g), h) ed i). 6. Con riferimento al comma 4, lettere a), b), c) e d), l'assemblea generale può stabilire condizioni più dettagliate per l'impiego dei proventi dei diritti e delle entrate derivanti dal loro investimento. 7. L'assemblea generale esercita il controllo sulle attività dell'organismo di gestione collettiva, approvando la relazione di trasparenza annuale di cui all'. Delibera altresì su ogni altra materia o questione prevista dallo statuto. 8. Tutti i membri degli organismi di gestione collettiva hanno il diritto di partecipare e di esercitare, anche per via elettronica, secondo i criteri previsti dallo statuto, il diritto di voto in seno all'assemblea generale. Lo statuto può tuttavia prevedere restrizioni al diritto dei membri di esercitare il diritto di voto in seno all'assemblea generale sulla base di uno o di entrambi i seguenti criteri, purchè siano stabiliti e applicati in modo equo e proporzionato e siano pubblicamente accessibili in conformità con le disposizioni degli : a) durata dell'adesione; b) importi che un membro ha ricevuto o che gli competono. 9. Ciascun membro degli organismi di gestione collettiva ha il diritto di designare un proprio rappresentante autorizzato a partecipare e votare a suo nome in seno all'assemblea generale dei membri, purchè tale designazione non comporti un conflitto di interessi. Lo statuto può stabilire restrizioni in merito alla designazione dei rappresentanti e all'esercizio dei diritti di voto da parte di questi ultimi, purchè tali restrizioni non pregiudichino l'adeguata ed effettiva partecipazione dei membri al processo decisionale dell'organismo di gestione collettiva. La delega è valida per un'unica riunione dell'assemblea generale. All'interno della stessa il rappresentante gode degli stessi diritti che spetterebbero al membro che esso rappresenta ed esprime il voto conformemente alle istruzioni di voto impartite dal membro che rappresenta. 10. Lo statuto può prevedere che i poteri dell'assemblea generale siano esercitati da un'assemblea di delegati eletti almeno ogni quattro anni dai membri dell'organismo di gestione collettiva, a condizione che: a) sia garantita un'effettiva e adeguata partecipazione dei membri al processo decisionale dell'organismo di gestione collettiva; b) la rappresentanza delle diverse categorie di membri in seno all'assemblea dei delegati sia equa ed equilibrata. 11. All'assemblea dei delegati si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9. 12. Qualora lo statuto, in ragione della forma giuridica adottata, non preveda un'assemblea generale dei membri o un'assemblea dei delegati, i poteri ad esse spettanti sono esercitati dall'organo di cui all', in conformità alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 e ai commi 6 e 7.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-15;35#art-10

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