Sez. II
Art. 13
Organo di controllo contabile
In vigore dal 11 apr 2017
1. Il controllo contabile degli organismi di gestione collettiva è affidato ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro di cui all' del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed è disciplinato con le modalità ed ai sensi del codice civile e delle altre leggi applicabili.
2. Alla Società italiana degli autori e degli editori si applica l', commi 3 e 4, della legge 9 gennaio 2008, n. 2. Pertanto il collegio dei revisori dei conti della Società italiana degli autori e degli editori è nominato secondo quanto previsto nel suo statuto, approvato ai sensi dell', comma 4, della legge 9 gennaio 2008, n. 2.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-15;35#art-13