Sez. II

Art. 13

Organo di controllo contabile

In vigore dal 11 apr 2017
1. Il controllo contabile degli organismi di gestione collettiva è affidato ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro di cui all' del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed è disciplinato con le modalità ed ai sensi del codice civile e delle altre leggi applicabili. 2. Alla Società italiana degli autori e degli editori si applica l', commi 3 e 4, della legge 9 gennaio 2008, n. 2. Pertanto il collegio dei revisori dei conti della Società italiana degli autori e degli editori è nominato secondo quanto previsto nel suo statuto, approvato ai sensi dell', comma 4, della legge 9 gennaio 2008, n. 2.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-15;35#art-13

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Organo di controllo contabile (Art. 13 Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno.) — Testo vigente | Portale Normativo