Sez. III

Art. 19

Proventi non distribuibili

In vigore dal 11 apr 2017
1. Se gli importi dovuti ai titolari dei diritti non possono essere distribuiti, dopo tre anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti, tali importi sono considerati non distribuibili, a condizione che gli organismi di gestione collettiva abbiano adottato tutte le misure necessarie di cui all' per identificare e localizzare i titolari dei diritti. 2. L'assemblea generale o, ove presente, l'assemblea dei delegati, in conformità con lo statuto, delibera, ai sensi dell', comma 4, lettera b), in merito all'utilizzo degli importi non distribuibili, fatto salvo il diritto dei titolari dei diritti di reclamare tali importi presso gli organismi suddetti, nei termini prescrizionali di quattro anni dalla scadenza del termine ultimo per la distribuzione dei diritti di cui all', comma 2. 3. Gli importi non distribuibili sono utilizzati in modo separato e indipendente al fine di finanziare attività sociali, culturali ed educative ad esclusivo beneficio dei titolari dei diritti.
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Proventi non distribuibili (Art. 19 Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno.) — Testo vigente | Portale Normativo