Capo III
Art. 32
Correttezza delle informazioni sui repertori multiterritoriali
In vigore dal 11 apr 2017
Correttezza delle informazioni sui repertori
multiterritoriali
1. Gli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online dispongono di procedure che consentono ai titolari dei diritti, ad altri organismi di gestione collettiva ed ai fornitori di servizi online di chiedere la correzione dei dati di cui all'elenco dei requisiti di cui all', comma 2, o delle informazioni fornite a norma dell', laddove i predetti soggetti ritengano ragionevolmente che i dati o le informazioni non siano corretti. Nel caso in cui le richieste avanzate siano sufficientemente documentate, gli organismi di gestione collettiva rettificano senza indugio.
2. Gli organismi di gestione collettiva garantiscono che i titolari dei diritti da essi rappresentati, ivi inclusi quelli rappresentati ai sensi dell', possano trasmettere loro per via elettronica le informazioni sulle proprie opere musicali, sui propri diritti e sui territori autorizzati. A tale riguardo, per consentire ai titolari dei diritti di trasmettere le predette informazioni, si applicano nei limiti del possibile gli standard e le prassi settoriali volontari relativi allo scambio di dati sviluppati a livello internazionale o dell'Unione europea.
3. Qualora un organismo di gestione collettiva conferisce ad altro organismo di gestione collettiva un mandato per la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online ai sensi degli , l'organismo mandante applica altresì il comma 2 del presente articolo in relazione ai titolari dei diritti le cui opere musicali siano incluse nel repertorio dell'organismo di gestione collettiva mandatario, salvo diverso accordo tra gli organismi di gestione collettiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-15;35#art-32