Capo III
Art. 37
Deroga per i diritti musicali online richiesti per programmi radiofonici e televisivi
In vigore dal 11 apr 2017
1. I requisiti di cui al presente Capo non si applicano agli organismi di gestione collettiva che concedono, sulla base dell'aggregazione volontaria dei diritti richiesti e nel rispetto delle norme sulla concorrenza stabilite agli della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e dell'articolo 2598, del codice civile, primo comma, numero 3), una licenza multiterritoriale per i diritti su opere musicali online richiesta da un'emittente, al fine di comunicare o mettere a disposizione del pubblico:
a) i propri programmi radiofonici o televisivi contemporaneamente o dopo la prima trasmissione;
b) ogni altro materiale online prodotto o commissionato dall'emittente, anche come visione anticipata, che sia accessorio alla prima trasmissione del suo programma radiofonico o televisivo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-15;35#art-37