Capo IV

Art. 42

Scambio di informazioni tra Autorità competenti

In vigore dal 11 apr 2017
1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tratta senza indebito ritardo una richiesta di informazioni da parte di un'autorità competente di un altro Stato membro designata a tal fine in particolare per quanto riguarda le attività degli organismi di gestione collettiva con sede in Italia, a condizione che la richiesta sia debitamente giustificata. 2. Qualora l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ritenga che un organismo di gestione collettiva con sede in un altro Stato membro, ma operante sul territorio nazionale per l'intermediazione di diritti connessi al diritto d'autore o tramite messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, potrebbe non rispettare le disposizioni del diritto nazionale di quest'ultimo Stato, può trasmettere tutte le pertinenti informazioni alla corrispondente autorità competente, corredate, se del caso, di una richiesta a tale autorità di adottare le misure adeguate nell'ambito delle sue competenze. 3. Qualora l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riceva una comunicazione di cui al comma 2 da parte di un'autorità competente di un altro Stato membro, la risposta motivata deve essere resa nel termine di tre mesi dal ricevimento. 4. La questione di cui al comma 2 può altresì essere deferita dall'autorità che presenta tale richiesta al gruppo di esperti istituito ai sensi dell' della direttiva 2014/26/UE.
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Scambio di informazioni tra Autorità competenti (Art. 42 Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno.) — Testo vigente | Portale Normativo