Capo IV
Art. 40
Vigilanza
In vigore dal 11 apr 2017
1. Fermo restando quanto previsto dall', comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto delle disposizioni del presente decreto, esercitando poteri di ispezione e di accesso ed acquisendo la documentazione necessaria.
2. I membri di un organismo di gestione collettiva, i titolari dei diritti, gli utilizzatori, gli organismi di gestione collettiva e le altre parti interessate segnalano, con modalità telematica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni cui compete la vigilanza, attività o circostanze che costituiscono violazioni delle disposizioni del presente decreto.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni pubblica sul proprio sito l'elenco delle imprese che hanno comunicato l'inizio delle attività e che risultano in possesso dei requisiti di cui all'. Pubblica altresì l'elenco dei soggetti che non risultano essere più in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo e, con le medesime modalità, ogni altra comunicazione di pertinenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-15;35#art-40