Capo IV
Art. 44
Facoltà di segnalazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato
In vigore dal 11 apr 2017
1. I titolari dei diritti, gli organismi di gestione collettiva, le entità di gestione indipendente e gli utilizzatori possono indirizzare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite, osservazioni e proposte dirette alla migliore attuazione delle disposizioni del presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-15;35#art-44