Art. 44 · Facoltà di segnalazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato
Capo IV

Art. 44

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Facoltà di segnalazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato

In vigore dal 11 apr 2017
1. I titolari dei diritti, gli organismi di gestione collettiva, le entità di gestione indipendente e gli utilizzatori possono indirizzare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite, osservazioni e proposte dirette alla migliore attuazione delle disposizioni del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-15;35#art-44