Capo IV
Art. 41
Sanzioni
In vigore dal 11 apr 2017
1. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica le sanzioni amministrative pecuniarie da 10.000 euro a 50.000 euro a chiunque violi gli obblighi di cui agli , commi 1, 4 e 5, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, comma 1. Le medesime sanzioni sono altresì applicate in caso di inosservanza dei provvedimenti inerenti alla vigilanza o in caso di mancata ottemperanza alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri e completi.
In caso di violazioni di particolare gravità, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può sospendere l'attività degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente fino a sei mesi ovvero disporre la cessazione dell'attività.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica le sanzioni amministrative pecuniarie da 20.000 euro a 100.000 euro a chiunque violi gli obblighi di cui agli , commi 1, 2 e 5, 14, commi 2 e 3, 21, commi 1, 2 e 3, 23, 28, 33, comma 2, e 34. In caso di violazioni di particolare gravità, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può sospendere l'attività degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente fino a sei mesi ovvero disporre la cessazione dell'attività.
3. In caso di plurime violazioni delle disposizioni sanzionate ai commi 1 e 2, è applicata la sanzione più grave prevista aumentata fino ad un terzo.
4. Alla Società italiana autori ed editori si applicano esclusivamente le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di nomina dei commissari straordinari di Governo, quale espressione del potere di vigilanza di cui all', comma 3 della legge 9 gennaio 2008, n. 2.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1989, n. 681.
6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni disciplina, con proprio regolamento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure dirette all'accertamento delle violazioni ed all'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, assicurando agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta ed orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
7. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai sensi del presente articolo, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nella misura pari al cinquanta per cento, ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per essere assegnati all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per le attività di prevenzione e per l'accertamento delle sanzioni previste dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-15;35#art-41