Capo II

Art. 5

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento concernenti le condizioni generali per l'impiego delle indicazioni nutrizionali e sulla salute

In vigore dal 1 apr 2017
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, nell'apporre in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti, l'indicazione nutrizionale o sulla salute non la riferisce, in violazione dell', paragrafo 3, del regolamento, agli alimenti pronti per essere consumati secondo le istruzioni del fabbricante, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-07;27#art-5

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