Capo IV

Art. 10

Violazione delle condizioni specifiche per le indicazioni sulla salute derivanti dall'articolo 10 del regolamento

In vigore dal 1 apr 2017
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità, indicazioni sulla salute non incluse negli elenchi delle indicazioni autorizzate di cui agli del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 6.000 a euro 24.000. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità, indicazioni sulla salute autorizzate di cui agli del regolamento senza rispettare le condizioni applicabili che corredano tali elenchi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 12.000. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che impiega indicazioni sulla salute senza comprendere nell'etichettatura o, in mancanza, nella presentazione e nella pubblicità, le informazioni prescritte dal paragrafo 2 dell' è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Alla medesima sanzione soggiace l'operatore del settore alimentare che viola le disposizioni del paragrafo 2 dell' del regolamento. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti viola l', paragrafo 3, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 10.000.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-07;27#art-10

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