Capo II
Art. 7
Violazione degli obblighi in materia di informazioni nutrizionali derivanti dall'articolo 7 del regolamento
In vigore dal 1 apr 2017
1. Salvo che il fatto costituisca reato, fatta eccezione per la pubblicità generica, l'operatore del settore alimentare che non fornisce l'etichettatura nutrizionale, di cui all' del regolamento, degli alimenti sui quali è formulata un'indicazione nutrizionale o sulla salute è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 16.000.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-07;27#art-7