Capo I

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 1 apr 2017
1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all' del regolamento (CE) n. 1924/2006, all' del regolamento (UE) n. 1169/2011, all', lettera a), del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e all', numeri 1, 2, 3 e 16 del regolamento (CE) n. 178/2002. 2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto le autorità competenti sono il Ministero della salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali secondo agli ambiti di rispettiva competenza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-07;27#art-2

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