Capo II

Art. 3

Violazione degli obblighi generali in materia di indicazioni nutrizionali e sulla salute previste dall'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento

In vigore dal 1 apr 2017
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, in violazione dell', paragrafo primo, lettere b) e c), del regolamento, impiega nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti indicazioni nutrizionali o sulla salute che danno adito a dubbi sulla sicurezza o sull'adeguatezza nutrizionale di altri alimenti o che incoraggiano o tollerano il consumo eccessivo di un elemento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 30.000, se l'indicazione è sulla salute e da euro 2.000 a euro 20.000, se l'indicazione è nutrizionale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-07;27#art-3

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