Capo III
Art. 8
Violazione delle condizioni specifiche per le indicazioni nutrizionali derivanti dall'articolo 8 del regolamento
In vigore dal 1 apr 2017
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, in violazione dell' del regolamento, utilizza in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti, indicazioni nutrizionali non incluse nell'allegato del regolamento medesimo, in vigore al momento della compiuta violazione o le impiega senza rispettare le condizioni applicabili che corredano tale elenco è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 12.000.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-07;27#art-8