Capo V
Art. 13
Sistema di controlli ufficiali
In vigore dal 1 apr 2017
1. L'attività di controllo ufficiale è svolta dalle autorità competenti di cui all', comma 2, del presente decreto, che provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, all'accertamento e all' irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto.
2. Le autorità competenti svolgono le attività di cui al presente articolo anche su segnalazione di soggetti privati e sono tenute agli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite in conformità alla legislazione vigente.
3. Sono fatte salve l'applicazione degli della legge 24 novembre 1981, n. 689 e le competenze degli altri organi preposti all'accertamento delle violazioni di cui al regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-07;27#art-13