Capo II

Art. 4

Violazione degli obblighi concernenti le condizioni per l'uso delle indicazioni nutrizionali e sulla salute derivanti dall'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento

In vigore dal 1 apr 2017
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, in violazione dell', paragrafo 3, del regolamento, appone un'indicazione nutrizionale o sulla salute sulle confezioni di bevande contenenti più dell'1,2 % in volume di alcol, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000, se l'indicazione è sulla salute e da euro 3.000 a euro 10.000, se l'indicazione è nutrizionale, fatta eccezione per le indicazioni riguardanti un basso tenore alcolico o la riduzione nel contenuto alcolico oppure la riduzione nel contenuto energetico.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-07;27#art-4

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