Capo I

Art. 1

Campo di applicazione

In vigore dal 1 apr 2017
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri ed in particolare l'; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, ed in particolare l'articolo 33; Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre ed in particolare l'; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e successive modificazioni; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507; Visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari; Visto il regolamento (UE) n. 1047/2012 della Commissione dell'8 novembre 2012 che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 per quanto riguarda l'elenco di indicazioni nutrizionali; Visto il regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione del 16 maggio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini; Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190 «Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare»; Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ed in particolare gli ; Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n.193, recante attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore ed in particolare l'; Visto il regolamento (UE) n. 907/2013 della Commissione europea del 20 settembre 2013, che stabilisce le norme relative alle domande concernenti l'uso di descrittori generici (denominazioni); Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori ed in particolare l'articolo 55; Visto il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti; Visti il regolamento (CE) 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e la direttiva 2009/39 relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare; Visto il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21 recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori che modifica le direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE; Visto il decreto legislativo 19 maggio 2011, n. 84; Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso Paesi terzi; Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 recante disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004; Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, che reca l'attuazione dell' della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, codice del consumo, a norma dell' della legge 29 luglio 2003, n. 229; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n.169, recante attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari; Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77 recante attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale degli alimenti; Vista la decisione della Commissione n. 363 del 21 maggio 2007 che stabilisce orientamenti per aiutare gli Stati membri a elaborare il piano di controllo nazionale pluriennale integrato unico previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio; Preso atto del documento elaborato in data 14 dicembre 2007 dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, intitolato «Guidance on the implementation of Regulation (EC) n. 1924/2006 on nutrition and health claims made on foods approved by the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health on 14 December 2007»; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2016; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 24 novembre 2016; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 2017; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, per gli affari regionali, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Campo di applicazione 1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, di seguito denominato «regolamento», fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relativamente alle attribuzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-07;27#art-1

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