Capo V
Art. 43
Procedura a livello nazionale per le apparecchiature radio non conformi
In vigore dal 11 lug 2024
1. Salvo quanto previsto dagli , il Ministero ingiunge all'operatore economico interessato di porre fine, entro il termine perentorio di sei mesi, alla situazione di non conformità quando, all'esito dei controlli di cui all', comma 2, verifica che:
a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell' del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell' del presente decreto;
b) la marcatura CE non è stata apposta secondo le prescrizioni dell', comma 1, del presente decreto;
c) il numero di identificazione dell'organismo notificato, quando si applica la procedura di valutazione della conformità di cui all'allegato IV, è stato apposto in violazione dell' o non è stato apposto;
d) non è stata compilata la dichiarazione di conformità UE;
e) non è stata compilata correttamente la dichiarazione di conformità UE;
f) la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta; f-bis) il pittogramma di cui all', comma 2, o l'etichetta di cui all', comma 8-bis, non sono stati elaborati correttamente;
f-ter) l'etichetta di cui all', comma 8-bis, non accompagna l'apparecchiatura radio interessata;
f-quater) il pittogramma o l'etichetta non sono apposti o non sono esposti in conformità, rispettivamente, dell', comma 2, o dell', comma 8-bis;
g) le informazioni di cui agli , commi 6 o 7, e 12, comma 3, sono assenti, false o incomplete;
h) le informazioni di cui all', commi 8 e 8-bis, la dichiarazione di conformità UE di cui all', comma 9, o le informazioni sulle restrizioni d'uso di cui all', comma 10, non accompagnano l'apparecchiatura radio;
i) non sono soddisfatti i requisiti in materia di identificazione degli operatori economici di cui all';
l) l', commi 1 e 2, o l' non sono rispettati;
m) l'apparecchiatura radio non è conforme ai requisiti essenziali di cui all' del presente decreto;
n) per l'apparecchiatura radio non è stata eseguita la relativa procedura di valutazione di conformità di cui all';
o) l'apparecchiatura non è costruita in modo tale da poter essere utilizzate in almeno uno Stato Membro senza violare le prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 9 luglio 2024, n. 100, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), e m) si applicano a decorrere dal 28 dicembre 2024 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui alla parte I, punti da 1.1. a 1.12. dell'allegato I bis di cui all'allegato A e dal 28 aprile 2026 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui alla parte I, punto 1.13. dell'allegato I bis di cui all'allegato A".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-06-22;128#art-43