Capo V

Art. 39

Sorveglianza del mercato e controllo delle apparecchiature radio

In vigore dal 15 lug 2016
1. Il Ministero è l'autorità di sorveglianza del mercato ed effettua tale attività anche in collaborazione con gli organi di Polizia di cui all', commi 13 e 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico competenti per la materia disciplinata dal presente decreto ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014, e successive modificazioni, irrogano le sanzioni di cui all'. 2. Il Ministero effettua la sorveglianza sulla conformità a quanto stabilito dal presente decreto delle apparecchiature immesse sul mercato ovvero delle apparecchiature messe a disposizione sul mercato e di quelle messe in esercizio, anche mediante prelievo delle apparecchiature medesime, conformemente agli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. In particolare controlla in modo appropriato e su scala adeguata le caratteristiche delle apparecchiature radio attraverso verifiche documentarie e, se del caso, verifiche fisiche e di laboratorio, sulla base di adeguato campionamento. In tale attività tiene conto di principi consolidati di valutazione del rischio, dei reclami e di altre informazioni. Ai fini del presente articolo e dei successivi articoli da 40 a 43, gli operatori economici cooperano, ove necessario, con il Ministero. I controlli sono effettuati secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. 3. Le verifiche di laboratorio di cui al comma 2 hanno lo scopo di accertare la rispondenza delle apparecchiature ai requisiti essenziali di cui all', alle norme armonizzate di cui all' e alle altre specifiche tecniche utilizzate dal fabbricante, se applicate, e sono effettuate presso i laboratori dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione o presso laboratori privati accreditati secondo la procedura richiamata al comma 4; se non esistono laboratori accreditati allo scopo, le prove sono effettuate sotto la responsabilità di un organismo notificato. Il Ministero accredita i laboratori di prova sentita una commissione tecnico-consultiva, nominata dal Ministero stesso, di cui sono chiamati a far parte almeno un rappresentante per ciascuno degli organismi di normazione italiani. I laboratori di prova accreditati effettuano le prove di conformità delle apparecchiature alle norme per le quali hanno ricevuto l'accreditamento. 4. I laboratori di prova accreditati non possono dipendere direttamente dall'organizzazione del fabbricante o di un operatore di rete ovvero di un fornitore di servizi di comunicazione elettronica; devono essere liberi da influenze esterne, possedere un'adeguata capacità per quanto attiene alla competenza ed alle attrezzature ed essere forniti di tutte le apparecchiature di misura per l'esecuzione delle prove. L'istruttoria relativa all'accreditamento dei laboratori viene svolta con l'impegno di riservatezza verso terzi. La procedura di rilascio dell'accreditamento, dell'effettuazione della sorveglianza e del rinnovo dell'accreditamento stesso è disciplinata dal decreto del Ministro delle comunicazioni 25 febbraio 2002, n. 84. Ai fini dell'accreditamento, della sorveglianza e del rinnovo si applica la normativa vigente per le prestazioni rese a terzi da parte del Ministero. 5. L'accreditamento può essere sospeso dal Ministero sentita la commissione tecnica di cui al comma 3, per un periodo massimo di sei mesi nel caso di inosservanza da parte del laboratorio degli impegni assunti. L'accreditamento è revocato dal Ministero stesso, sentita la commissione: a) nel caso in cui il laboratorio non ottempera, con le modalità e nei tempi indicati, a quanto stabilito nell'atto di sospensione; b) nel caso in cui sono venuti meno i requisiti accertati al momento del rilascio dell'accreditamento. 6. Le misure di cui agli articoli da 40 a 43 sono adottate dal Ministero con provvedimento motivato e notificato all'operatore interessato con l'indicazione dei mezzi di impugnativa e del termine entro cui è possibile ricorrere. Prima dell'adozione del provvedimento di cui al presente comma, il Ministero, sempre che tale consultazione non sia resa impossibile dall'urgenza della misura da adottare, giustificata dalle prescrizioni a tutela della salute, della sicurezza o da altri motivi connessi agli interessi pubblici oggetto della pertinente normativa comunitaria di armonizzazione, dà la possibilità all'operatore interessato di essere ascoltato entro un periodo non inferiore ai dieci giorni. Se il provvedimento è stato adottato senza sentire l'operatore, a quest'ultimo è data l'opportunità di essere sentito non appena possibile e la misura adottata è tempestivamente riesaminata. Ogni misura di cui gli articoli da 40 a 43 adottata dal Ministero è tempestivamente ritirata o modificata non appena l'operatore economico dimostri di aver risolto la non conformità. 7. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti adottati dal Ministero ai sensi degli articoli da 40 a 43, sono a carico dei soggetti destinatari dei provvedimenti medesimi. Il fabbricante, il suo rappresentante autorizzato o l'importatore dell'apparecchiatura per la quale il Ministero ha rilevato difformità a quanto previsto dal presente decreto, è tenuto al pagamento delle spese connesse all'esecuzione delle prove, del deposito, del trasporto e ogni altro onere sostenuto ferma restando l'applicazione della sanzione prevista.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-06-22;128#art-39

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Sorveglianza del mercato e controllo delle apparecchiature radio (Art. 39 Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE.) — Testo vigente | Portale Normativo