Capo VII

Art. 46

Sanzioni

In vigore dal 11 lug 2024
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che mette a disposizione sul mercato in qualunque forma apparecchiature radio non conformi ai requisiti essenziali di cui all', oppure apparecchiature per le quali non è stata eseguita la relativa procedura di valutazione di conformità di cui all', oppure apparecchiature non costruite in modo tale da poter essere utilizzate in almeno uno Stato membro senza violare le prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.292 a euro 31.755 e del pagamento di una somma da euro 26 a euro 158 per ciascuna apparecchiatura. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di euro 132.316. Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque apporta modifiche alle apparecchiature dotate della prescritta marcatura che comportano mancata conformità ai requisiti essenziali. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che mette a disposizione sul mercato in qualunque forma apparecchiature radio che presentano almeno una delle non conformità di cui all', comma 1, lettere da a) ad l), è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 15.877 e del pagamento di una somma da euro 13 a euro 78 per ciascuna apparecchiatura. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di euro 132.316. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che mette a disposizione sul mercato in qualunque forma apparecchiature radio che presentano anche una soltanto delle non conformità di cui all', comma 1, lettere da a) a d) e da g) ad l), è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 15.877 e del pagamento di una somma da euro 13 a euro 78 per ciascuna apparecchiatura. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di euro 132.316. È altresì assoggettato alla medesima sanzione il distributore che mette a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali apparecchiature radio di cui all', comma 4-bis, che presentano almeno una delle situazioni di non conformità di cui all', comma 1, lettere f-bis), f-ter) e f-quater). 4. Il rappresentante autorizzato ai sensi dell' del presente decreto che, in relazione agli obblighi ivi previsti abbia ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che lo autorizza ad agire a suo nome e purchè specificato nel mandato, in presenza delle violazioni di cui all', comma 1, lettere da a), b), c), d), e), g), h), i), l), n) ed o), è assoggettato alle sanzioni amministrative indicate nei commi 1 e 2. Il rappresentante autorizzato è inoltre assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.292 a euro 31.755 se non ottempera all'obbligo di cui all', comma 2, lettera a), ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 15.877 se non ottempera agli obblighi di cui all', comma 2, lettera b), ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 7.938 se non ottempera all'obbligo di cui all', comma 2, lettera c). È altresì assoggettato alla sanzione amministrativa indicata nel comma 2 il rappresentante autorizzato che mette a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali apparecchiature radio di cui all', comma 4-bis, che presentano almeno una delle situazioni di non conformità di cui all', comma 1, lettere f-bis), f-ter) e f-quater). 5. Chiunque installa per attività professionale apparecchiature radio che presentano almeno una delle non conformità di cui all', comma 1, lettere a) e b), ovvero le installa in violazione delle relative restrizioni d'uso è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 15.877. 6. Fatti salvi i commi 1, 2 e 3, il fabbricante e l'importatore che non ottemperano anche ad uno soltanto degli obblighi rispettivamente di cui agli , comma 4, e 12, comma 2, ultimi due periodi, e 8 sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.292 a euro 31.755. Alla medesima sanzione è assoggettato il distributore che non ottempera anche ad uno soltanto degli obblighi di cui... all', comma 2, ultimi due periodi. Fatti salvi i commi 1, 2 e 3, il fabbricante e l'importatore che non ottemperano anche ad uno soltanto degli obblighi rispettivamente di cui agli all', commi 5, 11 e 12, e all', commi 4, 5, 6, 7 e 9, sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 15.877. È assoggettato alla sanzione di cui al periodo precedente anche il distributore che non ottempera anche ad uno soltanto degli obblighi di cui agli all', commi 3, 4 e 5. Sono altresì assoggettati alla medesima sanzione l'importatore ed il distributore che non ottemperano agli obblighi previsti in caso di vendita a distanza, rispettivamente, dall' comma 4-bis lettera b) e dall', comma 2-bis, lettera b). 7. Fatta salva l'eventuale sanzione già applicata, l'operatore economico interessato che non ottempera entro i tempi prescritti ai provvedimenti di ritiro o richiamo dal mercato emanati dal Ministero ai sensi degli , ovvero non ottempera ai provvedimenti emanati dagli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico competenti ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014 e successive modificazioni, ai sensi dell', è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 7.938. 8. Gli operatori economici che direttamente o indirettamente pubblicizzano in qualunque forma apparecchiature radio difformi dalle prescrizioni del presente decreto sono assoggettati, secondo le rispettive responsabilità derivanti dall'appartenenza alla tipologia di operatori economici definita nel presente decreto, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.308 a euro 19.847. 9. Chiunque utilizza apparecchiature, conformi al presente decreto, ma non sottoposte a corretta manutenzione ovvero non le utilizza per i fini previsti dal fabbricante o apporta per uso personale modifiche alle apparecchiature dotate della prescritta marcatura che comportano la mancata conformità ai requisiti essenziali di cui all', è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 331 a euro 1.984. 10. Le apparecchiature radio messe a disposizione del mercato o in esercizio che presentano anche una soltanto delle non conformità di cui all', comma 1, lettere a), b), c), d), e), h), m), n) ed o), sono assoggettate al sequestro amministrativo. 11. Fatta salva la sanzione già applicata, decorso inutilmente il termine di sei mesi dalla richiesta di porre fine allo stato di non conformità di cui all', comma 1, il Ministero provvede a limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato dell'apparecchiatura radio o garantisce che sia richiamata o ritirata dal mercato e a confiscare le apparecchiature sequestrate. 12. Chi scientemente, salvo che il fatto costituisca reato, nell'ambito dello svolgimento dell'attività di sorveglianza del mercato fornisce notizie, informazioni e documentazione false è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.350 a euro 20.000. 13. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono rivalutate ogni cinque anni con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento all'unità di euro secondo il seguente criterio: se la parte decimale è inferiore a 50 centesimi l'arrotondamento va effettuato per difetto, se è uguale o superiore a 50 l'arrotondamento va effettuato per eccesso. L'importo della sanzione pecuniaria rivalutato secondo i predetti criteri si applica esclusivamente per le violazioni commesse successivamente alla data di entrata in vigore del decreto direttoriale che lo prevede.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 9 luglio 2024, n. 100, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), e m) si applicano a decorrere dal 28 dicembre 2024 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui alla parte I, punti da 1.1. a 1.12. dell'allegato I bis di cui all'allegato A e dal 28 aprile 2026 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui alla parte I, punto 1.13. dell'allegato I bis di cui all'allegato A".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-06-22;128#art-46

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Sanzioni (Art. 46 Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE.) — Testo vigente | Portale Normativo