Capo VI
Art. 44
Commissione consultiva
In vigore dal 15 lug 2016
1. Il Ministero, a mezzo di provvedimento dirigenziale, istituisce una commissione consultiva nazionale con il compito di fornire pareri in ordine alla applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. La commissione è costituita da funzionari dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'interno.
2. Il funzionamento della commissione di cui al comma 1 è assicurato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e per la partecipazione alla commissione medesima non è prevista la corresponsione di alcuna indennità o compenso nè rimborso spese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-06-22;128#art-44