Capo II
Art. 10
Obblighi dei fabbricanti
In vigore dal 11 lug 2024
1. All'atto dell'immissione delle loro apparecchiature radio sul mercato, i fabbricanti assicurano che siano state progettate e fabbricate conformemente ai requisiti essenziali di cui all'.
2. I fabbricanti provvedono affinché le apparecchiature radio siano costruite in modo tale da poter essere utilizzate in almeno uno Stato membro senza violare le prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio.
3. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all' ed eseguono o fanno eseguire la relativa procedura di valutazione della conformità di cui all'. Qualora la conformità dell'apparecchiatura radio alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da tale procedura di valutazione della conformità, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE e appongono la marcatura CE.
4. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'apparecchiatura radio è stata immessa sul mercato.
5. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme al presente decreto. I fabbricanti tengono in debito conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche dell'apparecchiatura radio, nonché delle modifiche delle norme armonizzate o di altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità dell'apparecchiatura radio. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati dall'apparecchiatura radio, i fabbricanti, per proteggere la salute e l'incolumità degli utilizzatori finali, eseguono una prova a campione sull'apparecchiatura radio messa a disposizione sul mercato, verificano, e, se presenti, mantengono un registro dei reclami, delle non conformità e dei richiami delle apparecchiature radio non conformi, e informano i distributori di tale monitoraggio.
6. I fabbricanti garantiscono che sulle apparecchiature radio da loro immesse sul mercato sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione, oppure qualora le dimensioni o la natura dell'apparecchiatura radio non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'apparecchiatura radio.
7. I fabbricanti indicano sull'apparecchiatura radio il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, qualora le dimensioni o la natura dell'apparecchiatura non lo consentano, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'apparecchiatura radio. L'indirizzo indica un unico punto presso cui il fabbricante può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono almeno in lingua italiana secondo quanto determinato dalla normativa vigente.
8. I fabbricanti provvedono affinché l'apparecchiatura radio sia accompagnata dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza, almeno in lingua italiana secondo quanto determinato dalla normativa vigente. Le istruzioni contengono le informazioni necessarie per l'uso dell'apparecchiatura radio conformemente alla sua destinazione d'uso. Tali informazioni comprendono, se del caso, una descrizione degli accessori e componenti, compreso il software, che consentono all'apparecchiatura radio di funzionare come previsto. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.
Per le apparecchiature radio che emettono intenzionalmente onde radio devono essere inoltre fornite le seguenti informazioni, almeno in lingua italiana secondo quanto determinato dalla normativa vigente:
a) bande di frequenza di funzionamento dell'apparecchiatura radio;
b) massima potenza a radiofrequenza trasmessa nelle bande di frequenza in cui opera l'apparecchiatura radio.
8-bis. Nel caso di apparecchiature radio di cui all', comma 4-bis, le istruzioni di cui al comma 8 contengono informazioni sulle specifiche relative alle capacità di carica delle apparecchiature radio e ai dispositivi di ricarica compatibili, come indicato nell'allegato I bis, parte II. Quando i fabbricanti mettono tali apparecchiature radio a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali, oltre a essere incluse nelle istruzioni le informazioni figurano anche su un'etichetta, come indicato nell'allegato I bis, parte IV. L'etichetta è stampata nelle istruzioni e sull'imballaggio o apposta sull'imballaggio come autoadesivo. In assenza di imballaggio, l'autoadesivo con l'etichetta è apposto sull'apparecchiatura radio. Quando l'apparecchiatura radio è messa a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali, l'etichetta è esposta in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, vicino all'indicazione del prezzo. Se le dimensioni o la natura dell'apparecchiatura radio non consentono altrimenti, l'etichetta può essere stampata come documento separato che accompagna l'apparecchiatura radio. Le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza di cui al presente comma sono redatte almeno in lingua italiana secondo quanto determinato dalla normativa vigente.
9. I fabbricanti garantiscono che ogni singola apparecchiatura radio sia accompagnata da una copia della dichiarazione di conformità UE o da una dichiarazione di conformità UE semplificata.
Se è fornita una dichiarazione di conformità UE semplificata, essa deve contenere l'esatto indirizzo Internet presso il quale è possibile ottenere il testo completo della dichiarazione di conformità UE.
10. In presenza di restrizioni applicabili alla messa in servizio o di requisiti in materia di autorizzazione per l'uso, le informazioni disponibili sull'imballaggio consentono di individuare gli Stati membri o la zona geografica all'interno di uno Stato membro in cui sussistono restrizioni alla messa in servizio o requisiti in materia di autorizzazione per l'uso. Tali informazioni devono essere completate nelle istruzioni accluse all'apparecchiatura radio. Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, gli atti di esecuzione adottati dalla Commissione che specificano le modalità di presentazione di tali informazioni.
11. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un'apparecchiatura radio da essi immessa sul mercato non sia conforme al presente decreto prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale apparecchiatura radio, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l'apparecchiatura radio presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente l'autorità di sorveglianza, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa nonché i relativi risultati.
12. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell'apparecchiatura radio al presente decreto, in lingua italiana o in lingua inglese. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dall'apparecchiatura radio da essi immessa sul mercato.
12-bis. Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, gli atti delegati, adottati dalla Commissione europea al fine di modificare l'allegato I bis, parti II e IV, a seguito di modifiche della parte I di tale allegato o a seguito di future modifiche dei requisiti di etichettatura o alla luce del progresso tecnologico, mediante l'introduzione, la modifica, l'aggiunta o l'eliminazione di particolari in relazione agli elementi informativi, grafici o testuali, come indicato nel presente articolo.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 9 luglio 2024, n. 100, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), e m) si applicano a decorrere dal 28 dicembre 2024 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui alla parte I, punti da 1.1. a 1.12. dell'allegato I bis di cui all'allegato A e dal 28 aprile 2026 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui alla parte I, punto 1.13. dell'allegato I bis di cui all'allegato A".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-06-22;128#art-10