Capo I

Art. 7

Messa in servizio e uso

In vigore dal 15 lug 2016
1. Sono consentiti la messa in servizio e l'uso delle apparecchiature radio se, adeguatamente installate, sottoposte a manutenzione e usate ai fini cui sono destinate, sono conformi al presente decreto. Fatti salvi i propri obblighi a norma della decisione n. 676/2002/CE e le condizioni allegate alle autorizzazioni per l'uso delle frequenze conformemente al diritto dell'Unione, in particolare l', paragrafi 3 e 4, della direttiva 2002/21/CE e la relativa normativa di attuazione, il Ministero può solamente introdurre requisiti supplementari per la messa in servizio o l'uso di apparecchiature radio, incluso, tra gli altri, il rispetto del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, per motivi legati ad un utilizzo più efficace ed efficiente dello spettro radio, per evitare interferenze dannose, per evitare perturbazioni elettromagnetiche o per motivi legati alla salute pubblica.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-06-22;128#art-7

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