Capo I

Art. 4

Fornitura di informazioni sulla conformità delle combinazioni di apparecchiature radio e software

In vigore dal 15 lug 2016
Fornitura di informazioni sulla conformità delle combinazioni di apparecchiature radio e software 1. I fabbricanti di apparecchiature radio e di software che consentono il funzionamento previsto delle apparecchiature radio forniscono al Ministero e alla Commissione europea informazioni sulla conformità delle combinazioni previste di apparecchiature radio e software ai requisiti essenziali di cui all'. Dette informazioni sono il risultato di una valutazione della conformità realizzata conformemente all' e sono fornite sotto forma di dichiarazione di conformità comprendente gli elementi di cui all'allegato VI. A seconda delle combinazioni specifiche di apparecchiature radio e software, le informazioni identificano precisamente le apparecchiature radio e il software valutati e sono continuamente aggiornate. 2. Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, gli atti delegati, adottati dalla Commissione europea che specificano a quali categorie o classi di apparecchiature radio si applicano ciascuno dei requisiti di cui al comma 1. 3. Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, gli atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea che stabiliscono le modalità operative della messa a disposizione delle informazioni sulla conformità applicabili alle categorie e alle classi specificate dagli atti delegati adottati conformemente al comma 2.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-06-22;128#art-4

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