Capo II
Art. 15
Identificazione degli operatori economici
In vigore dal 15 lug 2016
1. Gli operatori economici indicano alle autorità di sorveglianza che ne facciano richiesta:
a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro apparecchiature radio;
b) qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito apparecchiature radio.
2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al comma 1 per dieci anni dal momento in cui sia stato loro fornita un'apparecchiatura radio e per dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito un'apparecchiatura radio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-06-22;128#art-15