Capo III

Art. 20

Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE e del numero di identificazione dell'organismo notificato.

In vigore dal 15 lug 2016
1. La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sull'apparecchiatura radio o sulla relativa targhetta, a meno che ciò non sia possibile o non sia consentito a causa della natura dell'apparecchiatura radio. La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile e leggibile sull'imballaggio. 2. La marcatura CE è apposta sull'apparecchiatura radio prima della sua immissione sul mercato. 3. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora sia applicata la procedura di valutazione della conformità di cui all'allegato IV. Il numero di identificazione dell'organismo notificato ha la stessa altezza della marcatura CE. Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo notificato stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato. 4. Il Ministero assume le iniziative necessarie per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuove le azioni opportune contro l'uso improprio di tale marcatura.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-06-22;128#art-20

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Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE e del numero di identificazione dell'organismo notificato. (Art. 20 Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE.) — Testo vigente | Portale Normativo