Capo IV
Art. 23
Procedure di autorizzazione e di notifica
In vigore dal 15 lug 2016
1. Il Ministero è responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per l'autorizzazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati, anche per quanto riguarda l'ottemperanza all'.
2. Le procedure di cui al comma 1 relative agli organismi di valutazione della conformità, nonché il controllo degli organismi notificati, sono eseguiti ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008 dall'organismo nazionale di accreditamento individuato ai sensi dell' della legge 23 luglio 2009, n. 99, fatte salve le procedure autorizzative dell'organismo notificato del Ministero, che vengono effettuate ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 765/2008. L'autorizzazione degli organismi di cui al comma 1 ha come presupposto l'accreditamento ed è rilasciata entro trenta giorni dalla domanda dell'organismo corredata del relativo certificato di accreditamento, con decreto del Ministero dello sviluppo economico. Il decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.
3. Le modalità di svolgimento dell'attività di cui al primo periodo del comma 2 ed i connessi rapporti fra l'organismo nazionale di accreditamento e i Ministeri interessati sono regolati con apposita convenzione o protocollo di intesa fra gli stessi.
L'organismo nazionale di accreditamento rispetta comunque per quanto applicabili le prescrizioni di cui all', comma 1, ed adotta soluzioni idonee a coprire la responsabilità civile connessa alle proprie attività.
4. Il Ministero dello sviluppo economico assume piena responsabilità per i compiti svolti dall'organismo di cui al comma 3.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-06-22;128#art-23