Capo IV

Art. 27

Presunzione di conformità degli organismi notificati

In vigore dal 15 lug 2016
1. Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, un organismo di valutazione della conformità è considerato conforme alle prescrizioni di cui all' nella misura in cui le norme applicabili armonizzate includano tali prescrizioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-06-22;128#art-27

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