Capo IV

Art. 30

Procedura di notifica

In vigore dal 15 lug 2016
1. Il Ministero autorizza solo gli organismi di valutazione della conformità che soddisfano le prescrizioni di cui all'. 2. Il Ministero notifica gli organismi di cui al comma 1 alla Commissione europea e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione europea. 3. La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attività di valutazione della conformità, il modulo o i moduli di valutazione della conformità e le apparecchiature radio interessate, nonché la relativa attestazione di competenza. 4. L'organismo interessato può eseguire le attività di un organismo notificato solo se non vengono sollevate obiezioni da parte della Commissione europea o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica nei casi in cui sia usato un certificato di accreditamento, o entro due mesi dalla notifica qualora non sia usato un certificato di accreditamento. Solo tale organismo è considerato un organismo notificato ai sensi del presente decreto. 5. Il Ministero informa la Commissione europea e gli altri Stati membri di eventuali modifiche di rilievo apportate successivamente alla notifica.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-06-22;128#art-30

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