Capo IV

Art. 33

Contestazione della competenza degli organismi notificati

In vigore dal 15 lug 2016
1. Il Ministero fornisce alla Commissione europea, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo notificato in questione, nei casi in cui la Commissione europea abbia dubbi o siano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sull'ottemperanza di un organismo notificato alle prescrizioni e responsabilità cui è sottoposto. 2. Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, l'atto di esecuzione che la Commissione europea ha adottato qualora la stessa accerti che un organismo notificato non soddisfa o non soddisfa più le prescrizioni per la sua notifica. Ai sensi del medesimo atto, il Ministero adotta le misure correttive necessarie e, all'occorrenza, ritira la notifica.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-06-22;128#art-33

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