Capo IV
Art. 32
Modifiche delle notifiche
In vigore dal 15 lug 2016
1. Qualora accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all' o non adempie ai suoi obblighi, il Ministero limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.
Il Ministero informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri.
2. Nei casi di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell'attività dell'organismo notificato, il Ministero prende le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato o siano rese disponibili per l'attività di sorveglianza del mercato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-06-22;128#art-32