Capo IV
Art. 22
Autorizzazione e notifica
In vigore dal 15 lug 2016
1. Il Ministero autorizza e notifica gli organismi di valutazione di conformità ad eseguire, in qualità di terzi, compiti di valutazione della conformità a norma del presente decreto.
2. Gli oneri relativi alle attività di notifica, autorizzazione, rinnovo e controllo degli organismi di valutazione della conformità, eseguite dal Ministero, sono a carico dei medesimi organismi.
3. Le spese di effettuazione delle attività di cui al comma 2 rientrano nelle prestazioni delle attività eseguite per conto terzi secondo la normativa vigente in materia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-06-22;128#art-22