Capo IV

Art. 24

Prescrizioni relative all'autorità di notifica

In vigore dal 15 lug 2016
1. Il Ministero dello sviluppo economico, quale autorità di notifica e ai fini dell'attività di autorizzazione, nonché l'organismo nazionale di accreditamento, ai fini dell'attività di valutazione e controllo, organizzano e gestiscono le relative attività nel rispetto delle seguenti prescrizioni: a) in modo che non sorgano conflitti d'interesse con gli organismi di valutazione della conformità; b) in modo che sia salvaguardata l'obiettività e l'imparzialità delle attività; c) in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformità sia presa da persone competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione; d) evitando di offrire ed effettuare attività eseguite dagli organismi di valutazione della conformità o servizi di consulenza commerciali o su base concorrenziale; e) salvaguardando la riservatezza delle informazioni ottenute; f) assegnando a tali attività un numero di dipendenti competenti sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-06-22;128#art-24

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