Art. 8
Identificazione degli operatori economici
In vigore dal 26 mag 2016
1. Gli operatori economici indicano alle autorità di vigilanza che ne fanno richiesta:
a) qualsiasi operatore economico che ha fornito loro materiale elettrico;
b) qualsiasi operatore economico cui hanno fornito materiale elettrico.
2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al comma 1 per dieci anni dal momento in cui sono stati loro forniti materiale elettrico e per dieci anni dal momento in cui essi hanno fornito materiale elettrico.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-19;86#art-8