Art. 3

Obblighi dei fabbricanti

In vigore dal 26 mag 2016
1. All'atto dell'immissione sul mercato o della messa in servizio del loro materiale elettrico, i fabbricanti garantiscono che sono stati progettati e fabbricati conformemente agli obiettivi di sicurezza menzionati all', commi 2 e 3, ed enunciati nell'allegato I. 2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all'allegato III ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità di cui al medesimo allegato III. Qualora la conformità del materiale elettrico agli obiettivi di sicurezza menzionati all', commi 2 e 3, ed enunciati nell'allegato I sia stata dimostrata mediante tale procedura di valutazione della conformità, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE e appongono la marcatura CE. 3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica di cui all'allegato III e la dichiarazione di conformità UE per dieci anni dalla data in cui il materiale elettrico è stato immesso sul mercato. 4. I fabbricanti garantiscono la predisposizione delle procedure necessarie, affinché la produzione in serie continui a essere conforme al presente decreto legislativo. A tal fine tengono debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonché delle modifiche delle norme armonizzate di cui all', delle norme internazionali o nazionali di cui agli o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità del materiale elettrico. Ove necessario in considerazione dei rischi presentati dal materiale elettrico, i fabbricanti eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, una prova a campione sul materiale elettrico messo a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, il materiale elettrico non conforme e i richiami del materiale elettrico non conforme, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio. 5. I fabbricanti garantiscono che sul materiale elettrico da essi immesso sul mercato sia apposto un numero di tipo, di lotto o di serie, oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura del materiale elettrico non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del materiale elettrico. 6. I fabbricanti indicano sul materiale elettrico il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati, oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del materiale elettrico. L'indirizzo indica un unico punto presso il quale il fabbricante può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono redatte anche in lingua italiana. 7. I fabbricanti garantiscono che il materiale elettrico sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza, in lingua italiana. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili. 8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che il materiale elettrico da essi immesso sul mercato non è conforme al presente decreto prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale materiale elettrico, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il materiale elettrico presenta un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato il materiale elettrico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa. 9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità del materiale elettrico al presente decreto, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità e, per il materiale elettrico immesso sul mercato in Italia, in lingua italiana. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal materiale elettrico da essi immessi sul mercato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-19;86#art-3

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Obblighi dei fabbricanti (Art. 3 Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.) — Testo vigente | Portale Normativo