Art. 13

Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE

In vigore dal 26 mag 2016
Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE 1. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul materiale elettrico o sulla sua targhetta. Nei casi in cui ciò non è possibile o la natura del materiale elettrico non lo consente, essa è apposta sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento. 2. La marcatura CE è apposta sul materiale elettrico prima della sua immissione sul mercato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-19;86#art-13

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Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE (Art. 13 Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.) — Testo vigente | Portale Normativo