Art. 18
Non conformità formale
In vigore dal 26 mag 2016
1. Fatto salvo l', se il Ministero dello sviluppo economico giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione:
a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell' del presente decreto;
b) la marcatura CE non è stata apposta;
c) la dichiarazione di conformità UE non è stata compilata o non accompagna il materiale elettrico;
d) non è stata compilata correttamente la dichiarazione di conformità UE;
e) la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta;
f) le informazioni di cui all', comma 6, o all', comma 3, sono assenti, false o incomplete;
g) non è rispettata qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all' o all'.
2. Se la non conformità di cui al comma 1 permane, il Ministero dello sviluppo economico adotta le adeguate misure per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico o per garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-19;86#art-18