Art. 18

Non conformità formale

In vigore dal 26 mag 2016
1. Fatto salvo l', se il Ministero dello sviluppo economico giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione: a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell' del presente decreto; b) la marcatura CE non è stata apposta; c) la dichiarazione di conformità UE non è stata compilata o non accompagna il materiale elettrico; d) non è stata compilata correttamente la dichiarazione di conformità UE; e) la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta; f) le informazioni di cui all', comma 6, o all', comma 3, sono assenti, false o incomplete; g) non è rispettata qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all' o all'. 2. Se la non conformità di cui al comma 1 permane, il Ministero dello sviluppo economico adotta le adeguate misure per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico o per garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-19;86#art-18

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Non conformità formale (Art. 18 Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.) — Testo vigente | Portale Normativo