Art. 20

Disposizioni finali e transitorie

In vigore dal 26 mag 2016
1. È consentita la messa a disposizione sul mercato di materiale elettrico rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/95/CE e ad essa conforme, immesso sul mercato anteriormente al 20 aprile 2016. 2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea il testo delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dal decreto medesimo. 3. Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore, tutti i riferimenti alle direttive codificate nella direttiva 2006/95/CE ed a tale direttiva, abrogata dalla direttiva 2014/35/UE, si intendono fatti a quest'ultima direttiva e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI alla direttiva stessa.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-19;86#art-20

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